Quando si sceglie di convertire valute (ad esempio da franchi svizzeri a euro) attraverso un intermediario autorizzato, vengono richiesti al cliente alcuni documenti, tra cui una copia del documento d'identità.
È legittimo per il cliente domandarsi i motivi e le basi legali di tale prassi. La richiesta di documentazione non costituisce un ostacolo burocratico, ma è la prova tangibile che ci si sta affidando a un operatore finanziario solido, regolamentato e sottoposto al controllo delle autorità.
Immagine generata con intelligenza artificiale Legge sul Riciclaggio di Denaro (LRD)
In Svizzera, chiunque offra servizi finanziari a titolo professionale viene identificato come “intermediario finanziario” ed è vincolato al rispetto della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD).
Il sistema di vigilanza elvetico in materia di antiriciclaggio si fonda su una struttura a cascata che coinvolge la FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) e gli OAD (Organismi di Autodisciplina), concepita per garantire un’applicazione capillare ed efficiente delle leggi.
La FINMA
(Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari)
è l’ente statale svizzero indipendente preposto alla sorveglianza dell’intero settore finanziario nazionale.
Il suo mandato istituzionale consiste nel proteggere i creditori, gli investitori e gli assicurati, garantendo al contempo la stabilità, l’integrità e il corretto funzionamento dei mercati.
A tale scopo, la FINMA autorizza, monitora e sanziona banche, assicurazioni, borse e intermediari finanziari, assicurando che tutti gli attori operino nel rigoroso rispetto delle leggi elvetiche, incluse le normative antiriciclaggio.
Gli OAD
(Organismi di Autodisciplina)
sono enti di sorveglianza indipendenti, riconosciuti e supervisionati direttamente dalla FINMA, preposti al controllo del settore parabancario svizzero. Il loro mandato principale è garantire che gli intermediari finanziari affiliati – come i servizi di cambio valuta, i fiduciari e i gestori patrimoniali – applichino rigorosamente le direttive della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Attraverso ispezioni regolari, gli OAD verificano il corretto adempimento degli obblighi di identificazione della clientela e, in caso di violazioni normative, dispongono di poteri sanzionatori che possono giungere fino alla definitiva espulsione dell’operatore dal mercato. Ecco la lista degli OAD riconosciuti da FINMA.
La FINMA, a questo link, mette anche a disposizione uno strumento per verificare se un intermediario finanziario o una società è affiliata ad un Organismo di Autodisciplina (OAD).
Immagine generata con intelligenza artificiale Cosa dice il Codice Penale Svizzero
Nel quadro normativo svizzero, le misure preventive stabilite dalla LRD trovano il loro fondamentale contraltare repressivo nel Codice penale (CP), specificamente agli articoli 305bis e 305ter. L’articolo 305bis definisce e sanziona il reato di riciclaggio di denaro, punendo chiunque compia atti volti a ostacolare l’accertamento dell’origine, la scoperta o la confisca di valori patrimoniali che sa, o deve presumere, provenire da un crimine o da reati fiscali qualificati.
A tutela ulteriore del sistema, l’articolo 305ter introduce il reato di “Carenza di diligenza in operazioni finanziarie”, che penalizza direttamente i professionisti del settore qualora accettino o custodiscano valori patrimoniali altrui omettendo di accertare con la cura richiesta dalle circostanze l’identità dell’avente diritto economico. Queste precise disposizioni penali rendono l’identificazione formale e tracciabile dei clienti non una mera opzione burocratica, ma un preciso obbligo di legge teso a proteggere l’intero tessuto economico.
Quali documenti sono richiesti e con quale finalità
In ottemperanza alle leggi e direttive di cui sopra, i servizi di cambio valuta applicano il principio internazionale “Know Your Customer” (KYC – “Conosci il tuo cliente”) ed in particolare, prima di porre in essere operazioni di cambio, possono richiedere ai propri clienti la seguente documentazione:
Clienti privati
Persone Fisiche
Operazioni fino a
CHF 5'000
Per operazioni con controvalore inferiore a CHF 5’000, o equivalente in altra valuta, comprese eventuali operazioni collegate.
-
Documento d'identità in corso di validità
(Carta d'Identità o Passaporto).
-
Permesso per stranieri.
Solo se non sei cittadino svizzero.
Operazioni superiori a
CHF 5'000
-
Formulario A – Avente Diritto Economico
Dichiarazione con cui il cliente indica i beneficiari economici dei fondi oggetto della transazione.
-
Profilo del cliente
Documento che raccoglie informazioni su professione, reddito e situazione patrimoniale, secondo la policy Know Your Customer.
-
Origine dei fondi
Per importi elevati possono essere richiesti documenti aggiuntivi, come le buste paga, per verificare la provenienza dei fondi.
-
Video identificazione
Se il rapporto si svolge online, può essere richiesta una procedura di video identificazione, come previsto dalla circolare FINMA 2016/7.
Clienti business
Clienti Aziendali
Per operazioni di
qualsivoglia ammontare
- Estratto del Registro di commercio
- Documento d'identità in corso di validità (Carta d'Identità o Passaporto) dei direttori e dei beneficiari economici
- Formulario K compilato e firmato: è un documento con il quale si attesta l’identità dei beneficiari economici che detengono il 25% o più delle quote o le azioni della società
- Copia dell'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.
L’intermediario finanziario è tenuto a conservare la documentazione relativa la cliente per 10 anni (LRD – RS 955.0).
Segreto professionale, tutela della privacy e protezione dei dati
I documenti forniti dal cliente alla società di cambio sono impiegati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi normativi. La LRD e la regolamentazione degli OAD prevedono specifici obblighi di riservatezza, divieti di informazione e garanzie per il segreto professionale. Vengono archiviati all’interno di sistemi digitali protetti e crittografati, in assoluta conformità con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Tali informazioni non possono in alcun caso essere cedute a società terze per finalità commerciali o promozionali.
ATTENZIONE: le informazioni contenute nella seguente guida hanno funzione puramente indicativa ed educativa e non vincolano in alcun modo l’intermediario finanziario, che è libero a sua discrezione di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti aggiuntivi in ottemperanza dei suoi obblighi di adeguata verifica (due diligence).
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