Frontalieri vecchio ordinamento: cosa fare per la dichiarazione dei redditi?

La guida per i "vecchi frontalieri"

Nel 2024 è entrato in vigore il nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, modificando profondamente la tassazione dei lavoratori frontalieri. Tuttavia, per i cosiddetti “vecchi frontalieri” – coloro che lavoravano in Svizzera prima del 17 luglio 2023 e risiedono entro 20 km dal confine – il regime resta sostanzialmente invariato.

Chi sono i "vecchi frontalieri"

Sono considerati “vecchi frontalieri” i lavoratori:

  • che abbiano lavorato come frontalieri fiscali almeno un giorno nel periodo tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023
  • che risiedano in un comune italiano entro 20 km dal confine tra Italia e Svizzera,
  • che rispettino il rientro giornaliero (massimo 45 giorni di trasferta annui).

Essi continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera e non dovranno dichiarare i redditi da lavoro in Italia, come confermato dalle FAQ ufficiali.

La tassa sulla salute

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, la tassa sanitaria per i vecchi frontalieri è diventata realtà: il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2025, dopo oltre due anni di annunci e rinvii.

Il contributo, destinato a finanziare l’uso del Servizio Sanitario Nazionale italiano da parte dei vecchi frontalieri, sarà calcolato tra il 3% e il 6% del reddito netto, con un minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro al mese.

La Regione Lombardia, che ha confermato l’applicazione dell’aliquota minima del 3%, resta ad oggi l’unica tra le regioni di confine ad aver deciso di procedere concretamente con la riscossione. Chi temeva un conto salato con effetto retroattivo può tirare un sospiro di sollievo: il prelievo partirà nel 2026, calcolato sul reddito percepito nel 2025, senza alcun recupero relativo alle annualità precedenti.

La misura resta però al centro di un braccio di ferro tutt’altro che concluso. I sindacati italiani (CGIL, CISL, UIL) e svizzeri (come l’OCST) continuano a opporsi, definendola una forma di doppia imposizione che penalizza lavoratori già contribuenti al sistema sanitario italiano tramite i ristorni fiscali versati dai Cantoni (pari al 40% di quanto trattenuto alla fonte in Svizzera).

Sul fronte istituzionale, il Governo del Canton Ticino ha commissionato una perizia legale che ha concluso come la tassa sulla salute configuri, nella sostanza, una vera e propria imposta, incompatibile con l’accordo sulla tassazione dei frontalieri tra Italia e Svizzera. Sulla base di questa analisi, le autorità ticinesi valutano ora di congelare proprio i versamenti dei ristorni all’Italia, aprendo un confronto diplomatico diretto con Berna (che è contraria). La partita, insomma, è tutt’altro che chiusa: nei prossimi mesi si capirà se la tassa reggerà alla prova del confronto bilaterale o se finirà per essere rivista.

Obblighi su conti e investimenti esteri

Molti lavoratori frontalieri dispongono di un conto in Svizzera per ricevere lo stipendio in franchi svizzeri. Alcuni trasferiscono regolarmente l’importo su un conto italiano – magari tramite servizi online come Cambiavalute.ch – altri mantengono il denaro in Svizzera o lo investono.
Chi possiede conti correnti con giacenza mensile media oltre 5’000 euro, immobili o investimenti finanziari, dev’essere consapevole dell’obbligo di dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione italiana, soggetto alle imposte IVIE e IVAFE. Tale obbligo non riguarda il reddito da lavoro, ma solo patrimoni e rendimenti.

Dichiarazione dei redditi: adempimenti semplificati

Per i vecchi frontalieri, uno dei vantaggi principali è rappresentato dalla semplicità degli adempimenti fiscali. In quanto titolari di permesso G, l’imposta alla fonte viene trattenuta direttamente dallo stipendio dal datore di lavoro svizzero, che la versa all’Amministrazione fiscale competente. Niente moduli da compilare, quindi. Infine, sarà il datore di lavoro svizzero a dover consegnare al dipendente frontaliere il Certificato di salario (grosso modo corrispondente al Cud italiano), entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo rispetto all’anno di competenza.

Oltre all’imposta, il datore di lavoro svizzero versa mensilmente i contributi per l’assicurazione infortuni e disoccupazione e per la previdenza professionale, il così detto “secondo pilastro. Per quanto concerne l’assicurazione sanitaria è necessario ricordarsi di scegliere se rimanere a carico del Sistema sanitario nazionale italiano o optare per un’assicurazione privata svizzera (naturalmente più dispendiosa). La scelta deve essere fatta entro tre mesi dal primo giorno di lavoro in Svizzera.

Conclusione

Per i vecchi frontalieri, il quadro fiscale resta stabile e semplificato fino alla pensione, salvo future revisioni dell’accordo bilaterale.
Nessun obbligo di dichiarazione in Italia per i redditi da lavoro, ma è fondamentale restare aggiornati su:

  • l’evoluzione della tassa sulla salute;
  • gli obblighi patrimoniali (quadro RW, IVIE, IVAFE).

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