Chi vive in Italia e lavora in Svizzera lo sa bene: dal 2023 la parola “frontaliere” non basta più a descrivere la propria posizione fiscale.
Da quando è entrato in vigore il nuovo accordo tra i due Paesi, esistono infatti categorie diverse – “vecchi” e “nuovi” frontalieri fiscali, oltre a chi non rientra affatto nell’accordo – ognuna con regole di tassazione proprie.
Capire in quale categoria si rientra non è un dettaglio burocratico: cambia il modo in cui viene calcolata l’imposta alla fonte, chi la incassa e se il reddito venga tassato anche in Italia.
In questa guida ripercorriamo la normativa attuale punto per punto, con i link agli strumenti ufficiali per verificare la propria situazione senza margini di dubbio.
Il nuovo accordo Italia-Svizzera: cosa è cambiato
Il punto di partenza è l’Accordo del 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, che ha sostituito il precedente accordo del 1974 ed è entrato in vigore il 17 luglio 2023.
La differenza sostanziale rispetto al passato è che il nuovo testo si fonda sul principio di reciprocità, mentre l’accordo del 1974 prevedeva un trattamento sbilanciato a favore della sola imposizione svizzera. Proprio per gestire il passaggio da un sistema all’altro, la normativa ha introdotto un regime transitorio che distingue chi già lavorava come frontaliere prima della riforma da chi ha iniziato dopo.
Tutta la documentazione ufficiale, comprese le direttive e i formulari, è raccolta sulla pagina dedicata all’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del Cantone Ticino.
Chi sono i "vecchi frontalieri fiscali"
Si parla di “vecchio frontaliere fiscale” quando una persona ha già maturato lo status di frontaliere secondo le vecchie regole, nel periodo che va dal 31 dicembre 2018 al 17 luglio 2023, e continua a soddisfare oggi i requisiti previsti.
In concreto, per rientrare in questa categoria occorre rispettare contemporaneamente alcune condizioni: aver svolto un’attività dipendente nei Cantoni Ticino, Grigioni o Vallese con la qualifica di frontaliere fiscale durante il periodo transitorio indicato, essere titolari di un permesso G, di una notifica dei 90 giorni oppure cittadini svizzeri, avere il domicilio in uno dei comuni riconosciuti come “di vecchia frontiera” e rientrare ogni giorno al proprio domicilio principale in quello stesso comune.
Chi mantiene lo status di vecchio frontaliere continua a essere tassato esclusivamente in Svizzera, tramite le stesse tabelle applicate agli altri contribuenti alla fonte (tabelle A, B, C e H), fino al termine della propria attività lavorativa. Il 40% del gettito viene ristornato all’Italia fino al 2033, non è previsto uno scambio automatico di informazioni tra i due Paesi e il reddito da lavoro dipendente svolto in Svizzera non viene tassato una seconda volta in Italia.
Per verificare in modo puntuale i requisiti e i comuni coinvolti, il Cantone Ticino ha pubblicato uno schema ufficiale con la definizione di vecchi e nuovi frontalieri, utile per confrontare in un colpo d’occhio le diverse casistiche.
Chi sono i "nuovi frontalieri fiscali"
Il “nuovo frontaliere fiscale” è invece chi ha iniziato, o inizia, la propria attività dopo l’entrata in vigore dell’accordo del 2020, senza aver maturato i requisiti del regime transitorio appena descritto. Anche in questo caso serve il permesso G, la notifica dei 90 giorni o la cittadinanza svizzera, il domicilio in un comune di frontiera presente nell’elenco ufficiale pubblicato dall’Ufficio dell’Imposta alla Fonte (elenco 1 Nuovi frontalieri fiscali) e il rientro giornaliero al proprio domicilio principale.
Per i nuovi frontalieri cambia sensibilmente anche il trattamento fiscale: l’imposta alla fonte viene calcolata con tabelle dedicate, le R, S, T e U, ed è previsto lo scambio automatico di informazioni tra Svizzera e Italia.
Il reddito da lavoro dipendente viene quindi tassato anche in Italia, con il riconoscimento di un credito per l’imposta già versata in Svizzera, così da evitare la doppia imposizione piena.
E chi non rientra nell'accordo?
Esiste infine una terza casistica, quella dei “frontalieri non contemplati nell’Accordo“. Vi rientrano le persone titolari di permesso G, notifica dei 90 giorni o cittadini svizzeri che risiedono in un comune italiano non compreso tra quelli di frontiera riconosciuti – a prescindere dal fatto che il rientro sia giornaliero o settimanale – oppure chi vive in un comune di frontiera ma rientra a casa solo una volta a settimana anziché ogni giorno.
In questi casi si applicano le tabelle ordinarie A, B, C e H, è previsto lo scambio automatico di informazioni con l’Italia e il reddito viene ulteriormente tassato in Italia, sempre con il credito per l’imposta pagata in Svizzera.
Come verificare la propria situazione: simulatore e liste dei comuni
Di fronte a tre categorie con conseguenze fiscali così diverse, capire con certezza in quale ci si trovi è il primo passo da fare, prima ancora di calcolare qualsiasi importo. Per questo motivo il Cantone Ticino mette a disposizione alcuni strumenti pensati proprio per fare chiarezza sulla propria posizione:
- il simulatore dello statuto di frontaliere, che guida passo dopo passo nell’individuazione della categoria corretta;
- l’elenco dei comuni riconosciuti come “nuovi frontalieri fiscali” e l’elenco dei comuni della “vecchia” zona di frontiera, da scaricare e consultare per verificare se il proprio comune di residenza rientra tra quelli previsti dall’accordo.
Tabelle e calcolatore: come si arriva all'importo dell'imposta alla fonte
Una volta chiarita la propria categoria, resta da capire quanto verrà effettivamente trattenuto in busta paga. Il Cantone Ticino aggiorna ogni anno le proprie tabelle di calcolo dell’imposta alla fonte, distinguendo tra le tabelle A, B, C e H – utilizzate sia dai vecchi frontalieri fiscali sia dai dimoranti e dai residenti fiscali esteri con rientro settimanale – e le tabelle R, S, T e U, riservate ai nuovi frontalieri fiscali.
È una distinzione importante da tenere a mente: chi ha lo status di vecchio frontaliere non ha una tabella dedicata solo a sé, ma condivide gli stessi parametri di calcolo degli altri contribuenti “ordinari”.
Lo si vede bene anche nel calcolatore d’imposta alla fonte messo a disposizione online, che infatti distingue solo tra “nuovi frontalieri fiscali” e tutti gli altri casi, senza prevedere un percorso separato per i vecchi frontalieri.
Chi vuole consultare direttamente gli schemi e gli importi può farlo sulla pagina delle tabelle di calcolo dell’imposta alla fonte, aggiornata anno per anno.
Va detto, per completezza, che arrivare all’importo esatto non è quasi mai una semplice moltiplicazione tra reddito lordo e aliquota indicata in tabella: il calcolo del reddito determinante richiede passaggi ulteriori, nel caso del Canton Ticino il reddito determinante viene calcolato annualizzando il reddito lordo periodico e sommando poi eventuali componenti aperiodiche (es. gratifica una tantum).
È quindi importante affidarsi a strumenti accreditati per avere una stima il più possibile esatta della trattenuta dell’imposta alla fonte e : per un controllo davvero puntuale, il calcolatore ufficiale resta lo strumento più affidabile.
In sintesi
Vecchio frontaliere fiscale, nuovo frontaliere fiscale o frontaliere non contemplato dall’accordo: la differenza non è solo terminologica, ma incide direttamente su dove e quanto si paga.
Prima di fare qualsiasi calcolo sulla propria busta paga o pianificare il cambio della valuta tra franchi ed euro, vale sempre la pena verificare la propria categoria con il simulatore ufficiale e le liste dei comuni, così da partire da un dato certo.