Guida per lavoratori frontalieri

Ottieni il massimo dal tuo lavoro in Svizzera!

Questa breve guida ha lo scopo di fornire informazioni utili e link a siti ufficiali e governativi al lavoratore frontaliere. Gli argomenti trattati derivano dalle domande più frequentemente fatte dagli utenti di CambiaValute.ch sulle tematiche più comuni legate al frontalierato, economia e diritto.

Se invece stai cercando un impiego, ti consigliamo di leggere la nostra guida alla ricerca di lavoro in Svizzera.

INDICE:

Confederazione Svizzera, le dogane, il confine e l'area Schengen

La Svizzera (CH), è suddivisa in tre grandi regioni linguistiche: tedesca, francese, italiana. La moneta nazionale è il Franco Svizzero, abbreviato con la sigla CHF. Su CambiaValute.ch è pubblicato il tasso di cambio in tempo reale ed è possibile cambiare CHF in EUR e viceversa.
La Confederazione svizzera fa parte delle Nazioni Unite, dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), del Consiglio d’Europa, e dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Il 12 dicembre 2008 la Confederazione è entrata nell’area Schengen. Da allora non vi è più nessun controllo alla frontiera per le persone, mentre sono stati mantenuti i controlli per le merci.

Per maggiori informazioni:
• Italia: L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli: https://www.adm.gov.it/portale/
• Svizzera: Amministrazione federale delle dogane: https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html

Il contratto di lavoro in Svizzera

Il contratto di lavoro in Svizzera è disciplinato dal Titolo Decimo del Codice delle Obbligazioni. L’intero corpo legislativo aggiornato può essere visionato o scaricato in formato PDF a questo indirizzo. Ecco i punti salienti di ciò che prevede la legge:
  • Orario di lavoro settimanale: 40 ore (o meno, se il contratto è part-time)
  • Vacanze: il dipendente ha diritto a quattro settimane di vacanza (20 giorni lavorativi) per anno civile. Tale numero può essere maggiore, se l’azienda lo permette
  • Disdetta dal rapporto di lavoro:
    • 1 mese se il rapporto di lavoro è durato meno di 1 anno
    • 2 mesi se la durata è stata da 1 a 9 anni
    • 3 mesi se la durata è superiore a 10 anni.
  • Periodo di prova: massimo tre mesi, con preavviso di disdetta di 7 giorni

Tipi di contratto di lavoro in Svizzera

Esistono tre tipi di contratto di lavoro:
  1. Contratto individuale di lavoro: disciplina diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro. Non è soggetto ad alcun requisito formale:
  2. Contratti collettivi di lavoro (CCL): si conclude tra associazioni padronali e associazioni dei lavoratori
  3. Contratti normali di lavoro (CNL): sono atti normativi della Confederazione o dei Cantoni e disciplinano i rapporti di lavoro mediante disposizioni concernenti gli orari di lavoro, le vacanze, i termini di disdetta ecc.
Per maggiori informazioni, vi preghiamo di visitare il sito governativo: https://www.ch.ch/it/contratto-di-lavoro/ CambiaValute.ch, per adempiere ai propri obblighi di legge, in particolare in ottemperanza alla legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, potrebbe chiederti una copia del tuo contratto di lavoro oppure una copia delle tue ultime buste paga.

Il permesso di lavoro svizzero

Se non sei un cittadino svizzero (non hai un passaporto Svizzero), per lavorare in Svizzera hai bisogno di un permesso di lavoro. L’autorità di riferimento è l’Ufficio della migrazione, che rilascia i permessi di lavoro. Ecco il sito ufficiale: https://www4.ti.ch/di/spop/chi-siamo/ufficio-della-migrazione

Lista delle principali classi di permessi per cittadini stranieri:

Permesso G (per frontalieri): Per il cittadino straniero che intende lavorare in Svizzera senza trasferire la propria residenza nella Confederazione. Maggiori info: https://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/dettaglio-permesso-g

Permesso B (permesso di dimora): Per il cittadino straniero che intende stabilirsi in Svizzera a lungo termine, per uno scopo ben determinato, esercitando o no un’attività lucrativa. Maggiori info: https://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/richiesta-nuovo-b-cittadini-stati-terzi-no-ue-aels-persona-straniera-in-svizzera

Permesso C (permesso di domicilio): Per chi vive in Svizzera da 5 o 10 anni. Maggiori info: https://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/dettaglio-permesso-c

CambiaValute.ch, per adempiere ai propri obblighi di legge, potrebbe chiederti una copia del tuo permesso di lavoro.

Il cartellino – “Frontaliere” “nulla da dichiarare” e corsia preferenziale per frontalieri

Alcune dogane hanno istituito una corsia preferenziale per i lavoratori frontalieri. Questa corsia è utilizzabile esponendo un apposito tagliando gratuito sul cruscotto, da richiedere alla Polizia di frontiera.

Le corsie preferenziali sono attive solo nei giorni lavorativi, dalle ore 16 alle ore 19 e sono utilizzabili solo a specifiche condizioni:

  • Chi espone il cartellino ed utilizza la corsia riservata autocertifica di essere lavoratore frontaliere. Potrà portare in macchina con sé anche altri frontalieri, purché tutti siano in possesso del permesso di lavoro. Se si trasportano non frontalieri, non è possibile esporre il contrassegno ed utilizzare la corsia preferenziale
  • L’uso del contrassegno equivale ad una dichiarazione doganale: chi lo usa non può portare con sé merce in quantità superiore a quella in franchigia doganale, come da legge vigente

Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra guida sul viaggio per frontalieri.

I sindacati in Svizzera

I sindacati sono parti sociali rappresentanti dei lavoratori. I maggiori sindacati in Svizzera, per numero di aderenti, sono due: Unia e OCST. Di seguito i loro siti ufficiali:

https://www.unia.ch/it
https://www.ocst.ch/

I sindacati offrono protezione e assistenza ai lavoratori frontalieri, su diversi temi: dal lavoro, ovviamente, alle pratiche legali, all’assistenza fiscale e molto altro.

La quota associativa per Unia varia a seconda dello stipendio lordo dell’associato: da un minimo di 7.40 CHF al mese per gli apprendisti fino a un massimo di 50.80 CHF al mese per chi ha uno stipendio lordo mensile superiore ai 6500 CHF.

La quota associativa per OCST è di 63 CHF a trimestre, quindi 252 CHF l’anno.

Il salario minimo in Svizzera

Fino al 18 novembre 2020, non c’era alcuna legge che definisse un salario minimo in Svizzera. Certo, c’erano e ci sono ancora i Contratti collettivi di lavoro (CCL) che delineavano salario e condizioni di lavoro ben precisi, stilati in accordo fra i sindacati e i datori di lavoro. Con la legge sul salario minimo del novembre 2020 il Consiglio di Stato ha deliberato che la forchetta entro cui può variare il salario minimo cantonale ticinese è fra i 19.75 franchi l’ora e i 20.25 franchi l’ora. Questo valore è differenziato per settore economico.

La legge è stato applicata in 3 fasi, le seguenti:

• Fase 1 – attuata entro il 31 dicembre 2021:
soglia inferiore fr. 19.00 / soglia superiore fr. 19.50
• Fase 2 – attuata entro il 31 dicembre 2023:
soglia inferiore fr. 19.50 / soglia superiore fr. 20.00
• Fase 3 – attuata entro il 31 dicembre 2024:
soglia inferiore fr. 19.75 / soglia superiore fr. 20.25

Dal 1 dicembre 2024 il salari minimi lordi sono compresi nella forchetta fr. 20,00 – fr. 20,50, decisione a seguito di un adeguamento datato dicembre 2025.

Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale del Canton Ticino sul salario minimo.
Per calcolare una stima di salario rimandiamo al Calcolatore Salariale dell’USS (Unione Sindacale Svizzera).

La cassa di disoccupazione

Il lavoratore frontaliere ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza (art. 65, Reg. Ue 883/04).

I lavoratori frontalieri italiani, dunque, possono richiedere l’indennità di disoccupazione “NASPI” erogata dall’INPS.

A quanto ammonta la NASPI

La rendita NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, qualora tale retribuzione sia inferiore o pari a 1.436,61 € (valore attuale 2025).

Se la retribuzione media mensile è superiore a questa cifra, l’importo della NASpI è calcolato partendo da una base fissa di 1.077,45 € (ovvero il 75% di 1.436,61 €), a cui va aggiunto il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile del lavoratore e la soglia di 1.436,61 €.

In ogni caso, l’indennità non può superare il limite massimo mensile di 1.562,82 €.

Dal primo giorno del sesto mese di fruizione (dall’ottavo per chi ha almeno 55 anni), la NASPI sarà ridotta del 3% per ciascun mese.

Quando presentare domanda NASPI

La domanda per la NASPI deve essere inviata appena possibile, quando il proprio contratto di lavoro è chiuso. Il limite entro cui inviarla è di 68 giorni dal termine del contratto di lavoro.

Requisiti per ottenere la NASPI

Il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione involontario (licenziamento, termine del contratto a tempo determinato, dimissioni per giusta causa quali il mancato pagamento del salario e le dimissioni per maternità).

È anche necessario avere versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la fine del contratto.

Quanto dura la NASPI?

La NASPI viene erogata per la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 2 anni.

Previdenza: i “pilastri”

Il sistema previdenziale in Svizzera è molto diverso da quello italiano. Nella Confederazione, infatti, vige la struttura a tre “pilastri”. Ma cosa sono questi pilastri? Sono sostanzialmente 3 fasce di contribuzione che, sommate, costituiranno poi la pensione o copertura previdenziale durante la vecchiaia oppure in caso di decesso o invalidità.

I tre pilastri sono così definiti:

  • 1° pilastro. Equivale alla previdenza statale ed è pensato per garantire il minimo sostegno per la vita di tutti i giorni. Il suo versamento è obbligatorio e chiunque lavori e viva in Svizzera deve contribuire al 1° pilastro.
    Comprende:
    • L’assicurazione per l’invalidità (AVS/AI)
    • L’indennità per la perdita di guadagno e in caso di maternità (IPG)
    • Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
    • Prestazioni complementari (PC)

  • 2° pilastro. È la previdenza professionale (LPP, detta anche “cassa pensione”) ed è pensato perché il tenore di vita del contribuente non debba cambiare una volta smesso di lavorare. Il suo versamento è obbligatorio.
    Comprende:
    • Previdenza professionale (LPP)
    • Assicurazione contro gli infortuni
    • Indennità giornaliera per malattia
    • Istituzioni di libero passaggio

  • 3° pilastro. Si tratta della previdenza privata che il lavoratore può costruirsi per garantirsi una vecchiaia ancor più “tranquilla”, con il tenore di vita simile a quello prima della pensione.
    È composto da:
    • Previdenza vincolata 3a. Capitale che resta vincolato a lungo termine e che permette un risparmio fiscale. Prelievi anticipati sono possibili solo in base a condizioni particolari
    • Previdenza libera 3b. Capitale non vincolato a lungo termine, libero da vincoli di legge per versamenti, riscatto e disponibilità (la durata minima è solitamente pattuita nel contratto)

Maggiori informazioni si possono trovare nella sezione dedicata ai tre pilastri sul sito della Confederazione Svizzera.

I frontalieri e le tasse. Che cos’è l’Imposta alla fonte

Nel caso del lavoratore frontaliere, l’Imposta alla fonte è una trattenuta sul salario che il datore di lavoro effettua e versa alle autorità fiscali elvetiche. È una tassa che riguarda chi lavora in Svizzera ma non ha permesso di domicilio (permesso C): in sostanza, i lavoratori frontalieri o i lavoratori che hanno residenza fiscale in Svizzera (con permesso B o L) ma non hanno ancora maturato i requisiti per il permesso di domicilio.

È compito dunque del datore di lavoro registrare l’Imposta alla fonte presso l’ufficio delle contribuzioni di competenza, dove vive il lavoratore in Svizzera e, se frontaliere, presso l’ufficio del luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve anche effettuare il calcolo dell’Imposta alla fonte e detrarlo dal salario mensile del lavoratore, facendo anche figurare la trattenuta sul calcolo del salario e sul certificato di salario.

Calcolo dell’imposta alla fonte

Il calcolo dell’Imposta alla fonte avviene tramite delle aliquote e varia da Cantone a Cantone.

Per il Ticino è disponibile un pratico calcolatore di imposta alla fonte messo a disposizione dal Cantone, raggiungibile a questo indirizzo.

Cos’è la Fascia di Confine

La Fascia di confine era una zona geografica ben precisa che definiva come i lavoratori frontalieri dovevano essere sottoposti a tassazione.

In particolare l’accordo, ormai sorpassato, del 1974 fra Italia e Svizzera sanciva che fossero da considerarsi lavoratori frontalieri in Svizzera i cittadini:

[…]Residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente, ma non è necessario che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al Comune di residenza.

L’articolo bilaterale del 3 ottobre 1974, in materia di tassazione, dichiarava:

i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.

Questo, in sostanza, ha sempre permesso ai frontalieri residenti in Italia nella Fascia di confine di essere tassati solo in Svizzera.

Sempre per questo motivo, poi, i Cantoni confinanti con l’Italia – ovvero Ticino, Vallese e Grigioni – versavano ai comuni italiani il 38,8% del gettito fiscale derivante dai lavoratori frontalieri, i famosi ristorni.

L’accordo del 1974 è stato sostituito dal nuovo accordo, entrato in vigore il 17 luglio 2023. Il concetto di Fascia di confine, però, resta nella definizione di lavoratori frontalieri, che sono:

I lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio.

Nel nuovo accordo, i nuovi frontalieri – ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023 – sono soggetti a una tassazione concorrente: la Svizzera trattiene l’80% dell’imposta alla fonte sul reddito da lavoro, mentre l’Italia applica la propria tassazione ordinaria, riconoscendo un credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera ed evitando così la doppia imposizione.

Chi invece lavorava già come frontaliere entro il 17 luglio 2023 (cosiddetti “vecchi frontalieri“) mantiene il regime transitorio, con tassazione esclusiva in Svizzera. La Svizzera verserà ai comuni italiani di confine una compensazione finanziaria del 40% dell’imposta alla fonte prelevata fino all’anno fiscale 2033, dopo il quale conserverà la totalità del gettito fiscale.

Si legga più sotto per altri dettagli.

Un frontaliere deve pagare la cassa malati in Svizzera?

Sì, la cassa malati è obbligatoria in Svizzera per tutti coloro che vi lavorano (compresi i membri della famiglia che non percepiscono reddito).

I frontalieri con permesso G hanno l’obbligo di assicurarsi dall’inizio del contratto di lavoro e hanno 3 mesi di tempo per affiliarsi a una cassa malati elvetica.

Chi va oltre questo periodo senza una valida giustificazione può venire affiliato d’ufficio a una cassa malati e devono versare un supplemento, oltre che pagare per eventuali trattamenti medici fino all’avvenuta affiliazione.

Esistono comunque accordi particolari (Diritto di opzione) che permettono ai frontalieri di assicurarsi nel loro Paese di residenza.

Maggiori informazioni disponibili sul sito dell’ufficio federale della sanità pubblica.

La tassazione dei frontalieri. Novità dell’accordo tra Svizzera e Italia del 23 dicembre 2020

Il 23 dicembre 2020, Italia e Svizzera hanno firmato un nuovo accordo sull’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri.

Tale accordo modifica la Convenzione che evita così la doppia imposizione per questa categoria di lavoratori.

Queste le principali novità:

Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.

Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera, la quale verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere”.

Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.

Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

Ai link che seguono è possibile scaricare il testo dell’accordo in formato PDF:

La differenza tra “vecchi frontalieri” e “nuovi frontalieri”

“vecchi frontalieri” (o “attuali frontalieri“), ovvero chi ha cominciato a lavorare o comincerà a lavorare in Svizzera prima dell’entrata in vigore dell’accordo il 17 luglio 2023, continueranno ad essere assoggettati all’imposizione fiscale elvetica. Esattamente come è sempre stato.

Inoltre i “vecchi frontalieri” manterranno tale status anche nel caso di cessazione e successiva ripresa di un rapporto di lavoro in Svizzera.

“nuovi frontalieri” saranno quei soggetti che inizieranno a lavorare in Svizzera dopo l’entrata in vigore dell’accordo e saranno dunque oggetto della nuova tassazione mista: l’80% dell’imposta sul reddito verrà prelevata nello Stato in cui lavoreranno – ovvero la Confederazione -, poi subentrerà la tassazione Italiana che, con il credito di imposta, eviterà comunque la doppia imposizione.

Banca: conto CHF e conto EUR

Un lavoratore frontaliere regolarmente assunto in Svizzera di solito necessita di un conto presso un istituto elvetico, conto in Franchi, per ricevere l’accredito dello stipendio. In particolare, il conto svizzero serve per ottenere un IBAN svizzero da comunicare al proprio datore di lavoro.

Questo vale per la maggior parte dei casi di lavoro frontaliero. Ci sono molte banche che offrono soluzioni a basso costo, proprio per venire incontro ai lavoratori che ogni giorno varcano la frontiera con la Confederazione a scopo lavorativo.

Il lavoratore frontaliere di solito non fa altro che cambiare i Franchi svizzeri in Euro, per poi trasferirli sul proprio conto nel Paese di residenza.

Le caratteristiche più ricercate per questi conti “di appoggio” (anche detti conti “stipendio”) sono basse spese di tenuta e l’assenza di vincoli e sovrapprezzi. Le carte di credito o di debito possono essere comprese o meno, ma per il frontaliere fa poca differenza.

Il cambio valuta da CHF a EUR. Come cambiare il proprio stipendio in Euro

Per cambiare CHF in EUR Le soluzioni sono diverse, ma quella più conveniente, senza spese e con un tasso estremamente vantaggioso è sicuramente CambiaValute.ch.

Perché? Scoprilo tu stesso nel breve video qui sotto e leggi qui perché cambiare con noi se sei residente svizzero, frontaliere, oppure un’azienda.

 

Rispetto alle soluzioni tradizionali di cambio, il cambio online offre diversi vantaggi:

  • È sicuro: non devi trasportare soldi fisicamente, si fa tutto attraverso bonifici
  • È veloce: spesso non passano più di 24-48 ore prima di ricevere il denaro cambiato
  • È comodo: lo fai da casa o dal telefono… come e quando preferisci. Niente code agli sportelli
  • È conveniente: le commissioni sono a zero e vedi subito quanto riceverai in EUR

Certo, si può cambiare anche presso la banca svizzera ove risiede il proprio conto stipendio, ma il tasso di cambio è quasi sempre poco conveniente e, per “girare” il denaro fuori dalla Confederazione, ci possono essere commissioni sul bonifico.

Prelevare il contante e recarsi presso uffici di cambio è un’altra opzione classica, tuttavia questo comporta dell’impiego di tempo e il dover portare con sé una somma considerevole di valuta.

Se pensiamo alla storia recente, poi, in caso di lockdown o altri provvedimenti restrittivi, recarsi ad uno sportello bancario può essere complicato.

Leggi perché cambiare con CambiaValute.ch se sei frontaliere

Il bonifico dal conto svizzero al conto italiano

Sebbene la Svizzera faccia parte dell’area SEPA, un bonifico da e verso la Confederazione non viene trattato come un bonifico nazionale perché, appunto, non siamo all’interno dell’Unione Europea.
La SEPA, Single Euro Payments Area, è un’area voluta proprio dalla UE, entro la quale tutti i bonifici sotto ai 50 mila Euro vengono uniformati come tipologia di pagamento e, a livello di commissioni, vengono trattati come un bonifico nazionale dagli Stati aderenti.
Come detto, la Svizzera aderisce all’area SEPA ma il suo essere fuori dall’Unione Europea fa sì che alcune banche applichino commissioni sul bonifico come se si trattasse di un’operazione extra-SEPA. Ogni banca fa storia a sé e non ci sono delle regolamentazioni comuni in questo senso.
Se si effettua un bonifico in Franchi verso un conto italiano in Euro, ci saranno delle commissioni: sul bonifico, ovviamente, ma anche sul cambio valuta.
Insomma, un altro motivo in più per preferire CambiaValute.ch: una volta effettuata la richiesta di cambio, le cifre non cambiano e sarà ben chiaro quanto si dovrà inviare e quanto si riceverà. Senza commissioni nascoste sul bonifico.

Il telefono cellulare. Quale compagnia mi permette di avere il roaming da e verso la Svizzera incluso nell’offerta?

Solo una compagnia italiana permette di mantenere il proprio piano tariffario quasi invariato anche in Svizzera: Fastweb Mobile.

L’operatore, infatti, appartiene al gruppo elvetico Swisscom e sul suolo elvetico… gioca in casa.

Fastweb Mobile pone solo una limitazione ai GB in roaming: se ne possono usare solo 4 al mese.

Per il resto – chiamate voce e sms – fanno fede i termini della propria offerta sottoscritta in Italia: questo significa che, finché si resta nel proprio “monte” minuti e SMS, la Svizzera conta come se fosse un altro paese UE.

Per maggiori informazioni rimandiamo al sito di FastWeb Mobile.

Tutti gli altri operatori italiani, invece, impongono una tariffazione aggiuntiva con scatto alla risposta e/o a consumo oltre al proprio piano tariffario.

La vignetta per l’autostrada in Svizzera

Per poter circolare sulla rete autostradale e sulle strade a pedaggio svizzere è obbligatorio l’acquisto e l’esposizione della cosiddetta vignetta.

Si tratta di un adesivo il cui colore cambia ogni anno e che deve essere necessariamente esposto sul veicolo che dovrà circolare in Svizzera.

Ci sono delle linee guida ben precise circa dove deve essere esposta la vignetta. Ad esempio, per un’autovettura, all’interno del parabrezza sul bordo sinistro (lato conducente) o dietro lo specchietto interno.

Questo, ovviamente, per rendere semplice agli ufficiali di polizia un eventuale controllo.

La vignetta è obbligatoria su autostrade e strade nazionali del 2° ordine per tutti i veicoli a motore e rimorchi con un peso totale fino a 3,5 tonnellate.

Ma dove si compra? Direttamente in dogana, oppure presso l’ACI, Autogrill, diversi club automobilistici, benzinai di confine e presso la posta svizzera.

Il costo? Come per gli anni passati, ancora 40 CHF (circa 36-37 euro) per un anno di validità. Non esistono vignette di durata differente, come in Austria ad esempio.

La vignetta è valida fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello d’acquisto. Quindi, per fare un esempio, il contrassegno del 2021 è valido fino al 31 gennaio 2022.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Confederazione.

È possibile richiedere in Svizzera un mutuo per l’acquisto di una casa in Italia?

Sì, è possibile richiedere un mutuo in Svizzera per comprare casa in Italia. È spesso conveniente, infatti, ottenere un mutuo in Franchi perché ii tassi offerti alla clientela sono da anni più bassi: per chi ha reddito in Franchi, un frontaliere, il risparmio c’è e non è disprezzabile. Chi ha un reddito in Euro, invece, non troverà particolari vantaggi nella richiesta di un mutuo in Svizzera, proprio a causa del cambio.
Ovviamente non tutte le banche lo concedono: spesso sono le filiali ubicate nella zona di confine ad avere esperienza in questo campo e, dunque, capaci di offrire mutui anche ai lavoratori frontalieri. Tali mutui sono erogati ovviamente in Franchi Svizzeri e applicheranno tassi di interesse in Franchi: è fondamentale, dunque, informarsi sul cambio Franco/Euro per valutare se effettivamente conviene richiedere un mutuo con valuta elvetica.
Occorre anche ragionare su capitale massimo concesso, tasso di interesse, piano di ammortamento ed esposizione al tasso di cambio EUR/CHF. È sempre consigliato ottenere una consulenza preliminare da un consulente contabile e fiscale.

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