Per chi lavora in Svizzera restando residente in Italia, il capitale accumulato nella cassa pensione rappresenta spesso il risparmio più consistente messo da parte in una vita lavorativa. Eppure non è un salvadanaio a cui attingere quando si vuole: la legge svizzera individua con precisione i momenti in cui il secondo pilastro può essere liquidato, e per chi vive oltre confine le regole hanno alcune particolarità che vale la pena conoscere prima di fare qualunque passo.
Immagine generata con intelligenza artificiale Quando è possibile prelevare il secondo pilastro
Il primo equivoco da chiarire riguarda proprio i frontalieri: parlare di “lasciare la Svizzera” può sembrare improprio per chi non ci ha mai vissuto, ma nella pratica quello che conta per la cassa pensione è la fine del rapporto di lavoro con il datore svizzero, non il trasferimento fisico di residenza.
È questo evento, insieme ad altri tre, ad aprire concretamente la possibilità di richiedere il capitale.
Il pensionamento
È il caso più semplice: al raggiungimento dell’età di riferimento – oggi 65 anni per gli uomini, mentre per le donne sta salendo gradualmente da 64 a 65 anni entro il 2028 (nel 2026 l’asticella è a 64 anni e 6 mesi per le nate nel 1962) – si ha diritto a ritirare quanto accumulato, sotto forma di rendita mensile, di capitale unico o di una combinazione delle due.
Alcune casse pensione consentono anche il pensionamento anticipato a partire dai 58 anni, oppure di posticipare il ritiro fino ai 70 se si continua a lavorare.
In questo documento PDF trovi tutti i dati aggiornati sulle età di pensionamento.
La cessazione definitiva del lavoro in Svizzera
Quando il rapporto di lavoro con l’azienda svizzera finisce e non se ne inizia subito un altro nel Paese, si esce dalla cassa pensione. Qui la destinazione geografica del lavoratore fa la differenza:
- chi si stabilisce (o resta, come nel caso dei frontalieri) in un Paese UE/AELS – quindi anche l’Italia – può prelevare in contanti solo la parte sovraobbligatoria del capitale; la parte obbligatoria resta vincolata su un conto o istituto di libero passaggio fino all’età di riferimento, salvo le eccezioni descritte più avanti;
- chi si trasferisce in un Paese fuori dall’UE/AELS può invece, in linea di massima, ottenere l’intero importo in un’unica soluzione.
Questa distinzione, spesso sottovalutata, è la ragione per cui molti frontalieri scoprono solo al momento della richiesta che una parte del capitale rimarrà bloccata in Svizzera ancora per anni. Qui tutte le informazioni dal Fondo di garanzia LPP elvetico.
L'avvio di un'attività indipendente
Chi decide di mettersi in proprio – magari proprio in Italia, aprendo una partita IVA – può chiedere lo svincolo del capitale se dimostra di non essere più soggetto a un regime di previdenza professionale obbligatorio. La richiesta va presentata entro un anno dall’avvio dell’attività lucrativa indipendente come occupazione principale.
L'acquisto della casa di proprietà
Il secondo pilastro può finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un’abitazione di proprietà, anche in Italia, nell’ambito della cosiddetta promozione della proprietà abitativa (PPA/EPL) e può trattarsi anche di un immobile all’estero, come nel caso di un frontaliere che compra casa in Italia: gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea non escludono questa possibilità.
Prima di elencare le condizioni principali, va detto che si tratta di uno strumento utile ma con paletti precisi:
- l’immobile deve essere la residenza principale propria o del nucleo familiare, non una seconda casa né un investimento locativo;
- l’importo minimo prelevabile è di 20’000 CHF, e dopo i 50 anni il prelievo massimo si riduce.
Per maggiori informazioni su questo scenario, consulta la nostra guida dedicata al prelievo del secondo pilastro per l’acquisto della prima casa.
Immagine generata con intelligenza artificiale La procedura pratica: a chi rivolgersi
Una volta verificato di rientrare in una di queste situazioni, la richiesta va indirizzata alla propria cassa pensione (o all’istituto di libero passaggio, se il capitale vi è già stato trasferito in attesa di una decisione).
Per avviare la pratica servono generalmente:
- un documento d’identità valido;
- le coordinate bancarie (IBAN) del conto su cui ricevere il versamento;
- la prova della situazione che dà diritto al prelievo, ad esempio la lettera di disdetta del contratto di lavoro o la conferma dell’iscrizione come lavoratore autonomo.
Non esiste un termine fisso uguale per tutte le casse pensione: la legge si limita a prevedere che, se l’istituto di previdenza ritarda il versamento oltre la scadenza dovuta, siano applicati interessi di mora. I tempi si allungano naturalmente per i prelievi legati all’acquisto di un immobile, dove serve anche l’iscrizione di una restrizione nel registro fondiario.
Se alla fine del rapporto di lavoro non si comunica subito a quale istituto trasferire il capitale, la cassa è tenuta a versarlo all’istituto collettore non prima di sei mesi e non oltre due anni dalla cessazione del rapporto – capitale che andrà comunque recuperato attivamente in un secondo momento.
Cosa resta bloccato, e perché
Vale la pena ribadirlo perché è la domanda più frequente tra i frontalieri che lasciano il proprio datore svizzero senza andare in pensione: se non rientra in nessuna delle eccezioni (attività autonoma, acquisto casa, importo esiguo, invalidità), la parte obbligatoria del capitale non è un problema da risolvere subito. Resta semplicemente parcheggiata, con un interesse minimo garantito per legge, su un conto di libero passaggio fino al giorno in cui si potrà chiedere il pensionamento – un dettaglio da segnare in agenda, perché quel capitale va reclamato attivamente e non arriva mai in automatico.
Da segnalare anche che i parametri attualmente in vigore (soglia d’entrata, deduzione di coordinamento, aliquota di conversione minima) restano quelli confermati dopo che la riforma della LPP è stata respinta dal popolo svizzero nel settembre 2024: per chi pianifica un prelievo nei prossimi anni, quindi, non ci sono cambiamenti strutturali imminenti da tenere d’occhio.
Una volta ottenuto il via libera e ricevuto il capitale in franchi, la partita non è ancora chiusa: restano da gestire la tassazione (in Svizzera e in Italia) e, non meno importante, la conversione in euro, dove anche pochi punti percentuali di differenza nel cambio possono valere migliaia di euro. Su questi due aspetti la nostra guida dedicata al secondo pilastro entra nel dettaglio.
Sapere in anticipo a quale casistica si appartiene, e cosa la propria cassa pensione richiederà, permette di evitare sorprese e di programmare con più serenità il momento in cui questo capitale, costruito anno dopo anno lavorando oltre confine, torna finalmente a disposizione.
Se hai domande o vuoi assistenza su cambio del secondo pilastro LPP, puoi sempre contattarci.