A partire dalla dichiarazione dei redditi 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024, entrerà in vigore il nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, che ridefinisce il regime di tassazione per i lavoratori frontalieri. Le principali novità riguardano la distinzione tra “vecchi frontalieri”, “nuovi frontalieri” e “frontalieri fuori fascia”, con impatti significativi sulla dichiarazione dei redditi, detrazioni e franchigie.
In questo articolo:
- Vecchi frontalieri nella fascia dei 20 km
- Nuovi frontalieri nella fascia dei 20 km
- Frontalieri fuori fascia
- Tassa sulla salute, le ultime novità
- La trasmissione dei dati reddituali dalla Svizzera all’Italia
- L’opzione flat tax
Vecchi frontalieri nella fascia dei 20 km
I “vecchi frontalieri” sono coloro che, al 17 luglio 2023, risiedevano in comuni italiani situati entro 20 km dal confine svizzero e lavoravano in Svizzera, rientrando quotidianamente al proprio domicilio. Per questi lavoratori, il regime fiscale rimane invariato: il reddito da lavoro dipendente è tassato esclusivamente in Svizzera, senza obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia, salvo per eventuali altri redditi prodotti nel territorio italiano. Non sono previste detrazioni o franchigie specifiche in Italia, in quanto il reddito estero non è soggetto a imposizione italiana.
Nuovi frontalieri nella fascia dei 20 km
I “nuovi frontalieri” sono coloro che, a partire dal 18 luglio 2023 hanno iniziato a lavorare in Svizzera e risiedono in comuni italiani entro 20 km dal confine. Per questi lavoratori si applica un nuovo regime d’imposizione: il reddito da lavoro dipendente è tassato sia in Svizzera, con una ritenuta alla fonte pari all’80% dell’imposta ordinaria del Cantone, sia in Italia, con possibilità di detrarre le imposte già versate in Svizzera. In Italia, è prevista una franchigia di 10.000 euro sul reddito imponibile, oltre alla possibilità di dedurre contributi previdenziali e assicurativi versati in Svizzera, nonché assegni familiari percepiti. Le detrazioni fiscali italiane, come quelle per spese mediche o interessi passivi su mutui, sono pienamente applicabili.
Frontalieri fuori fascia
I “frontalieri fuori fascia” sono coloro che risiedono in comuni italiani oltre i 20 km dal confine svizzero e lavorano in Svizzera. Anche per questi lavoratori si applica il nuovo regime d’imposizione di cui sopra: il reddito da lavoro dipendente è tassato in Svizzera, con ritenuta alla fonte, e in Italia, con possibilità di detrarre le imposte già versate in Svizzera. La franchigia sul reddito imponibile in Italia è stata aumentata da 7.500 a 10.000 euro. Anche per questa categoria, è possibile dedurre in dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali e assicurativi versati in Svizzera dai frontalieri, nonché assegni familiari percepiti. Le detrazioni fiscali italiane sono pienamente applicabili.
Tassa sulla salute: le ultime novità
Per i “vecchi frontalieri” che risiedono nella fascia dei 20 chilometri di confine con la Svizzera, rimane sospesa la questione della “tassa sulla salute”. Introdotta con la Legge di Bilancio 2024 dovrebbe entrare pienamente in vigore entro fine 2025 ma si attendono le regolamentazioni delle Regioni coinvolte, ovvero Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Gli sviluppi andranno quindi monitorati da parte degli interessati. La tassa prevede un prelievo dal 3% al 6% del reddito annuo netto calcolato sui mesi lavorati nella Confederazione, con un minimo di 30 euro e un massimo di 200 al mese.
La trasmissione dei dati reddituali dalla Svizzera all’Italia
L’applicazione della tassa sulla salute incontra un’altra difficoltà. Il fisco italiano ha bisogno di sapere i dati reddituali dei cittadini a cui andrebbe applicata. Tuttavia, il nuovo accordo tra Italia e Svizzera impedisce alla seconda di trasferirli per quanto riguarda i “vecchi frontalieri”. La Svizzera trasmetterà invece le informazioni dei “nuovi frontalieri” e dei “frontalieri fuori fascia”. Ciò significa che al momento il fisco italiano non dispone delle informazioni necessarie al calcolo e all’applicazione della tassa.
L’opzione flat tax
Infine c’è un’ultima novità. Con la risoluzione n. 27/E del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il codice tributo “1863” da utilizzare nel modello F24 per il versamento della nuova imposta sostitutiva sui redditi da lavoro dipendente prodotti in Svizzera. Il provvedimento recepisce quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, convertito nella legge n. 143 del 7 ottobre 2024, introducendo la possibilità di optare per un’aliquota fissa del 25% in luogo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Cambiavalute.ch ne ha recentemente parlato in un’intervista con Mauro Pellicciari, vicedirettore dell’Ufficio frontalieri di Ocst al quale vi rimandiamo.
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